Statuto

Lo statuto di ANITI

È costituita l’Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti, enunciabile anche come ANITI, con Sede in Milano, Viale Lancetti 4, libera, senza fini di lucro, non commerciale, apartitica e apolitica.
Le variazioni della sede non comportano modifica allo Statuto potendo essere deliberate direttamente dal Consiglio Direttivo e tempestivamente comunicate agli Enti competenti a cura del Presidente in carica. L’associazione potrà avere sedi secondarie la cui apertura sarà deliberata dal Consiglio Direttivo.
La durata è illimitata nel tempo.
ANITI è regolata dal presente Statuto, da quanto disciplinato dal Codice Civile e dalle vigenti disposizioni di legge.

L’Associazione ha come obiettivo la promozione degli interessi dei traduttori e degli interpreti e la qualificazione della loro attività professionale.
L’Associazione, nell’attuazione di quanto sopra, potrà prendere ogni iniziativa ritenuta opportuna per il raggiungimento dei seguenti fini:
a) tutelare le esigenze morali e materiali, economiche e sindacali della categoria e della professione; curare la valorizzazione e la conoscenza della figura professionale e mantenere lo stato giuridico dei soci quali professionisti, così come riconosciuti dalle disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi;
b) promuovere l’elevazione della categoria professionale, curando la preparazione tecnica e la conoscenza dei mercati da parte dei soci, anche mediante l’istituzione di corsi di perfezionamento e programmi di formazione continua, anche in collaborazione con altri istituti, enti e associazioni, favorendo, altresì, l’inserimento nella professione con un programma di sostegno per i soci in corso di pratica professionale;
c) stipulare contratti di lavoro nazionali, stabilire criteri di preparazione dei servizi, esercitare azione conciliativa nelle controversie di lavoro fra soci e terzi;
d) promuovere ed organizzare convegni, tavole rotonde, congressi, ecc., a carattere locale, nazionale ed internazionale;
e) sensibilizzare i propri soci, quali professionisti, sulla possibilità di dotarsi di una copertura assicurativa professionale;
f) vigilare sul comportamento dei soci:
g) attivare, ai fini di tutela dell’utente, uno sportello di riferimento per il consumatore;
h) promuovere la qualificazione dei propri soci sulla base della normativa tecnica UNI;
i) rilasciare ai propri soci le attestazioni di cui all’articolo 7, comma 1 della legge n. 4 del 14 gennaio 2013 in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi;
l) richiedere ai soci un aggiornamento professionale costante; costituire un comitato tecnico-scientifico per sovrintendere l’attività formativa;
m) collaborare all’elaborazione e all’aggiornamento della normativa tecnica UNI relativa all’attività professionale del traduttore e dell’interprete;
n) promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;
o) agevolare la risoluzione delle controversie sorte tra il professionista e il committente anche mediante il ricorso a forme di conciliazione.
L’Associazione può costituirsi come organismo di certificazione previo accreditamento presso un ente preposto ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008.
L’Associazione può altresì compiere tutte le operazioni necessarie o utili, entro i limiti di legge, per il conseguimento degli scopi associativi, inclusa la partecipazione o la costituzione di Associazioni Temporanee di Gestione, di Società o di Joint Venture.

Possono divenire soci coloro che, soggetti italiani o stranieri, ne facciano domanda, corredata dalla documentazione stabilita dal Regolamento associativo.
L’importo annuo della quota sociale e l’eventuale importo per l’iscrizione è proposto dal Consiglio Direttivo e deliberato dall’Assemblea dei soci. La data di versamento, le modalità di pagamento e gli aspetti sanzionatori in caso di mora sono disciplinati dal Regolamento associativo.
Il Regolamento associativo definisce altresì le modalità e le griglie di accesso alle diverse categorie di soci.
Non possono essere ammessi all’Associazione i titolari di agenzie di servizi di traduzione, interpretariato e mediazione linguistica che operano esclusivamente come intermediari. Sono ammesse le collaborazioni fra colleghi purché tale attività non sia prevalente.

L’Associazione comprende le seguenti categorie di soci:
a) Ordinari che esercitano la libera professione di traduttore-interprete in forma esclusiva;
b) Ordinari che esercitano l’attività di traduttore-interprete in forma non esclusiva o come dipendenti;
c) Soci non ordinari, ovverossia soci in corso di pratica professionale e studenti (iscritti all’ultimo anno di studi presso istituti universitari a indirizzo linguistico);
d) Simpatizzanti (traduttori/interpreti che non svolgono più attività professionale);
e) Sostenitori (sponsor, università, scuole, etc.);
f) Onorari.
Il Regolamento associativo disciplina l’ammissione all’Associazione, l’espulsione da questa e i casi di perdita della qualità di socio.
La qualità di socio e il contributo associativo sono intrasmissibili.
Gli iscritti ad ANITI dichiarano di accettare di conformarsi al Codice di Condotta e di rispettarne le regole.
I soci si impegnano a partecipare attivamente alla vita associativa.

Sono Organi dell’Associazione:
– l’Assemblea Generale
– il Consiglio Direttivo
– il Presidente
– il Segretario Generale
– il Tesoriere
– il Collegio dei Probiviri

L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno nei termini fissati dal Regolamento associativo per esaminare e approvare la relazione sull’attività di ANITI svolta nell’esercizio precedente.
L’anno sociale coincide con l’anno solare.
L’Assemblea va altresì convocata ogni volta che ne facciano richiesta il Presidente del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale o almeno un decimo dei soci, che dovranno preventivamente indicare gli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno.
L’Assemblea Generale provvede a:
a) approvare le relazioni del Consiglio Direttivo;
b) formulare l’indirizzo generale dell’attività dell’Associazione;
c) approvare il bilancio annuale consuntivo e di previsione;
d) decidere sulle modificazioni allo Statuto: in tal caso è necessario che siano presenti o rappresentati all’Assemblea non meno dei 2/3 degli iscritti all’Associazione in regola con il pagamento della quota annuale, e le deliberazioni relative devono essere prese con voto favorevole della maggioranza dei presenti;
e) eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
f) deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L’Assemblea viene convocata su richiesta del Presidente nei termini stabiliti dal Regolamento associativo mediante avviso inviato, con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo, all’indirizzo indicato dal socio (posta elettronica, posta ordinaria, fax o alla eventuale casella di posta elettronica assegnata dall’associazione). I soci che lo richiedano possono ricevere la convocazione con lettera raccomandata.
E’ possibile tenere le riunioni assembleari con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, purché il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti.
In alternativa al metodo assembleare, le decisioni dei soci possono essere adottate altresì mediante consultazione scritta (posta elettronica, posta ordinaria, fax, ecc.) ovvero sulla base del consenso o del voto espresso o fatto pervenire per iscritto.

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati i 2/3 dei soci e in seconda convocazione almeno un’ora dopo l’ora fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni obbligano gli stessi nei limiti dello Statuto.
Le deliberazioni dell’Assemblea saranno raccolte in verbali redatti in forma riassuntiva sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Ogni socio ha diritto a un voto purché risulti in regola con il pagamento della quota sociale e può farsi rappresentare nell’Assemblea con delega conferita per iscritto soltanto ad altri soci con diritto di voto.
Ogni socio può assumere fino a 5 deleghe. Le deleghe devono essere depositate o inviate presso la segreteria dell’Associazione.
L’Assemblea delibera su qualsiasi argomento a maggioranza assoluta dei soci presenti e/o rappresentati, salvo quanto previsto all’articolo 6, lettera d).

ANITI è retta da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea, composto da cinque membri fra quelli definiti alle lettere a) e b) del precedente art. 4), che rimangono in carica per due anni e sono eleggibili per tre mandati consecutivi.
Non sono eleggibili quali membri del Consiglio Direttivo soci che svolgano attività proprie in conflitto o in concorrenza con le attività svolte, direttamente o indirettamente, da ANITI, e soci di altre associazioni italiane di traduzione e interpretariato.
Dopo il compimento del terzo mandato il singolo membro non sarà rieleggibile per un mandato successivo a quello della cessazione della carica.
In deroga al terzo comma, tuttavia, un membro del Consiglio può essere rieletto per un massimo di ulteriori due mandati straordinari nel caso in cui la sua opera si sia rivelata particolarmente utile, di pregio e indispensabile per l’Associazione e non sarebbe nell’interesse di quest’ultima interrompere tale attività.
In nessun caso, sono consentiti più di cinque mandati complessivi (3+2) consecutivi.
In ogni caso, i poteri del Consiglio, anche di straordinaria amministrazione, sono prorogati sino all’elezione del nuovo Consiglio.
In caso di vacanza, per dimissioni o altra causa, di uno dei membri del Consiglio Direttivo, i membri rimanenti hanno la facoltà di cooptare con voto unanime un nuovo membro. In mancanza di tale voto il nuovo membro sarà designato a semplice maggioranza della prossima Assemblea Generale.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) formare il bilancio annuale, consuntivo e preventivo dell’Associazione;
b) fissare le direttive dell’Associazione sottoponendole, unitamente a una relazione finanziaria, all’Assemblea;
c) predisporre l’ordine del giorno per l’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria;
d) deliberare l’ammissione e l’espulsione dei soci. In caso di espulsione, potrà essere sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
e) deliberare in caso di urgenza sulle materie di competenza dell’Assemblea Generale, con obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dell’Assemblea Generale stessa;
f) proporre l’importo annuo della quota sociale e di iscrizione;
g) deliberare la modifica della sede sociale e l’apertura di sedi secondarie senza che ciò comporti modifica allo Statuto o all’atto costitutivo;
h) definire le regole relative alle modalità di iscrizione dei soci;
i) adottare ogni misura ritenuta necessaria al conseguimento degli scopi associativi.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, normalmente, ogni trimestre e ogni qualvolta sia convocato dal Presidente o dal Segretario Generale o da due Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge fra i propri membri il Presidente e il Vice-Presidente e può nominare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza, o la rappresentanza per delega, di tre membri. Le decisioni sono valide a maggioranza di voto e, in caso di parità, prevale il voto del presidente, che vota per ultimo.
E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, purché il Presidente possa accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti.
Le decisioni dei Consiglieri possono essere adottate mediante consultazione scritta (posta elettronica, posta ordinaria, fax, ecc.) ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, in alternativa al metodo della riunione consiliare.

Il Presidente è il rappresentante legale di ANITI anche in giudizio. Tale rappresentanza può venire assunta in sua vece dal Segretario Generale.
Presiede il Consiglio Direttivo.
Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente e può sostituirlo in caso di suo impedimento.
Un consigliere può essere eletto Presidente dal Consiglio Direttivo per un numero massimo di tre mandati consecutivi.

Il Segretario Generale è responsabile dell’amministrazione dell’Associazione e dà esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea Generale sotto il controllo del Presidente. Egli ha facoltà di valersi di consulenti e di personale ausiliario, fissandone la retribuzione d’accordo con il Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e contabile dell’Associazione e ne riferisce all’Assemblea. Egli ha facoltà di valersi di consulenti e di personale ausiliario, fissandone la retribuzione d’accordo con il Consiglio Direttivo. La carica di Tesoriere è cumulabile con quella di Segretario Generale.

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea Generale ed è composto da tre membri, eletti tra i soci di cui alle categorie a), b), f) dell’art. 4, i quali al loro interno eleggono il presidente del Collegio.
Il Collegio dura in carica due anni e le sue funzioni sono prorogate fino all’elezione del nuovo Collegio. Si riunisce ogni volta in cui uno dei membri ne faccia richiesta e delibera con voto segreto.
L’incarico di Probiviro è incompatibile con altre cariche all’interno dell’Associazione.
Le delibere sono valide se adottate con la maggioranza dei voti dei presenti e sono assunte senza formalità, sulla base di equità e buon senso, sentiti gli interessati, se opportuno.
Il novero delle competenze spettanti al Collegio dei Probiviri è disciplinato dal Regolamento Associativo di ANITI.

Le spese di ANITI, alla cui erogazione provvede il Tesoriere, con l’accordo del Consiglio Direttivo, sono coperte dalle quote associative, che vengono fissate di anno in anno e dalle altre risorse economiche dell’Associazione costituite da:
a) eventuali beni mobili e immobili, previa autorizzazione di legge;
b) contributi, donazioni, lasciti, eredità, previa autorizzazione di legge;
c) rimborsi e sovvenzioni;
d) eventuali proventi da attività marginali e occasionali di carattere commerciale e produttivo;
e) altre entrate.
I contributi dei soci sono costituiti dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali di associazione.
I proventi derivanti da attività marginali e occasionali di carattere commerciale e produttivo sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’Associazione e sono impiegati esclusivamente in armonia con le finalità statutarie, secondo quanto deliberato dall’Assemblea.
Secondo le modalità e i limiti stabiliti dal Regolamento associativo, il Consiglio Direttivo, in funzione delle disponibilità e della motivazione, può disporre il rimborso totale o parziale di spese sostenute dai soci a fini associativi. Le spese sostenute dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo nell’espletamento della loro funzione associativa sono a carico di ANITI. Il Regolamento associativo ne definisce le modalità.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
Eventuali prestiti dei soci all’Associazione devono intendersi infruttiferi.

L’Associazione è sciolta per volontà dell’Assemblea.
L’Associazione si intende automaticamente sciolta se risulta impossibile raggiungere i fini sociali o se i soci si riducono a meno di 25.
In caso di scioglimento, l’Assemblea stabilisce le norme per la liquidazione e nomina un Liquidatore che provvederà in conformità alle decisioni dell’Assemblea stessa, escluso qualsiasi riparto tra i soci.
Il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Ogni controversia tra i Soci, tra gli Organi e tra gli Organi e i Soci, concernente l’Associazione, i fini dell’Associazione, l’applicazione e l’interpretazione dello Statuto, l’attività e la gestione dell’Associazione, l’ammissione e l’espulsione di un socio, le quote e i contributi sociali, esperito (se possibile) inutilmente il tentativo di conciliazione di cui all’art. 14, è decisa dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, o da un suo delegato, che giudicherà senza formalità e secondo equità.
Il ricorrente, pena l’inefficacia di qualunque successivo provvedimento, deve trasmettere al Presidente dell’Associazione, al Segretario Generale e al socio eventualmente controinteressato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata almeno quindici giorni prima del ricorso al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, copia del ricorso che intende inviare, sempre a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, al Presidente del predetto Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ciò al fine di consentire di replicare agli Organi dell’Associazione, al socio interessato e ai singoli soci controinteressati.
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine decide senza formalità, sentite le parti, che compaiono se invitate, e assunte le informazioni ritenute necessarie.
La decisione ha piena efficacia tra le parti e nell’Associazione.
Occorrendo, il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati può prendere atto della cessazione dell’attività e/o dell’impossibilità di raggiungere i fini istituzionali, dichiarando l’avvenuto scioglimento di fatto dell’Associazione.

Il presente Statuto dell’Associazione, la quale trae origine dallo S.N.I.T.I., creato a Milano l’1.7.1951 e costituito in Associazione con atto 27.4.1956, sostituisce ad ogni effetto le precedenti deliberazioni del 15.10.1952, dell’8.3.1955, del 13.12.1959, del 15.3.1975, del 27.3.1976, del 23.3.1984, del 17.12.1994, del 5.5.2000, del 27.11.2004, del 22.05.2006, del 31.01.2009 e del 20 ottobre 2013.
A cura del Segretario Generale è tenuto un Libro Verbali di Assemblea e un Libro Verbali di Consiglio, le cui risultanze fanno fede nei confronti dei soci e dei terzi.

Data di approvazione telematica 19.11.2020 e ratifica: 25.11.2020

Aniti