Nuovi termini per la detrazione IVA e la registrazione delle fatture di acquisto

  • Homepage
  • >
  • News
  • >
  • Nuovi termini per la detrazione IVA e la registrazione delle fatture di acquisto

La Manovra correttiva del 2017 (D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni nella L. 21 giugno 2017  n.  96)  ha  introdotto alcune novità di  rilievo con  riguardo ai  termini entro i  quali i contribuenti sono tenuti ad esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti di beni e servizi e ad annotare le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione sull’apposito registro IVA di cui all’art. 25 del D.P.R. n 633/72.

Nuovo termine per la detrazione dell’iva sugli acquisti

La detrazione dell’IVA addebitata nelle fatture di acquisto potrà essere effettuata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione e alle condizioni esistenti alla nascita di tale diritto.

Pertanto, per le fatture di acquisto datate 2017 (ad esempio quelle emesse a dicembre 2017) il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA per il 2017, il cui termine di presentazione è fissato entro il 30 aprile 2018.

Nuovo termine per la registrazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali

La Manovra correttiva 2017 ha anche modificato l’articolo 25, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 che disciplina l’obbligo di annotazione delle fatture e bollette doganali sull’apposito registro degli acquisti. Infatti nella sua nuova formulazione l’articolo 25 prevede che l’annotazione nel registro degli acquisti delle  fatture  e  delle  bollette  doganali  debba  essere  effettuata  anteriormente  alla  liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

A  titolo  esemplificativo:  fattura  emessa  nel  2017  e  ricevuta  e  registrata  nel  2017:  l’anno  di registrazione e di detrazione coincidono quindi nessun problema (la registrazione è corretta e il diritto alla detrazione può essere esercitato nel 2017); – fattura emessa nel 2017, ricevuta e registrata a febbraio 2018: la fattura deve essere registrata con data febbraio 2018 (la registrazione è tempestiva essendo effettuata entro la presentazione della dichiarazione relativa all’anno di ricezione, il 2017) ma la detrazione dell’IVA deve essere esercitata nella dichiarazione annuale relativa al 2017.

Ciò significa che si dovranno adeguare i programmi di contabilità in modo da far sì che la fattura, seppure registrata nel 2018, vada ad alimentare l’IVA detraibile relativa all’anno 2017 e a confluire nella dichiarazione IVA relativa a tale anno.

Conseguenze operative delle modifiche delle norme per la detrazione iva

Per le operazioni relative al 2017 per le quali non sarà stato esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA entro il 30 aprile 2018 la conseguenza sarà, in pratica, il venir meno del diritto a recuperare l’imposta.

E’ quindi opportuno che ci si attivi per richiedere ai propri fornitori l’invio tempestivo delle fatture di acquisto (in particolare a fine anno), così da non perdere il diritto alla detrazione IVA.

Sull’argomento l’agenzia delle entrate non si è ancora espressa, e sono circolate voci circa una possibile modifica della normativa con la legge di bilancio per il 2018; qualora dovessero essere approvate modificazioni o pubblicati chiarimenti in merito, sarà mia premura comunicarli tempestivamente.

Milano, 27 novembre 2017

Dott. ssa Paola Brolpito

 

Cerchi un professionista per questo tipo di lavoro?

Condividi

Aniti