LEGGE DI BILANCIO 2017 – NOVITA’ PER LE PICCOLE IMPRESE
La legge di bilancio per il 2017 contiene novità che riguardano le ditte individuali e le società di persone (SAS società in accomandita semplice e SNC società in nome collettivo), sia in contabilità semplificata che in contabilità ordinaria
DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
A partire dal periodo di imposta che inizia il 1 gennaio 2017, le ditte individuali e le società di persone in contabilità semplificata determineranno il loro reddito secondo il principio della cassa e non più della competenza. Il reddito per queste imprese si quantificherà dal 2017 sottraendo dai ricavi percepiti (= incassati) i costi sostenuti (= pagati) e aggiungendo altre componenti residuali quali quote di ammortamento, competenze personale dipendente, plus e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive. Non saranno più rilevate le rimanenze iniziali e finali, con eccezione delle rimanenze finali risultanti al 31/12/2016 che saranno considerate come iniziali (cioè come componente negativo) nel 2017. Per evitare duplicazioni o salti di imposta derivanti dal passaggio dal regime di competenza al regime di cassa, resteranno irrilevanti componenti che hanno già concorso a formare il reddito fino al 31/12/2016. Le nuove regole di determinazione del reddito valgono sia ai fini irpef che ai fini Irap.
DITTE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE IN CONTABILITA’ ORDINARIA
Dal 1 gennaio 2017 per queste imprese debutterà l’IRI, cioè imposta sul reddito di impresa. Il reddito delle ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria, determinato secondo le regole ordinarie, viene assoggettato all’IRI con aliquota 24{7098db53dd6770657bf3a0664a02654466e6c793b554485e18416089a6d29fdd} in capo alla ditta indivuale o società di persone. Pertanto il reddito di impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo dell’imprenditore individuale o dei soci delle società di persone, almeno fino a quando questi soggetti non preleveranno le somme dalla sfera dell’impresa. Viene pertanto eliminata la tassazione per trasparenza di questi soggetti. Le somme prelevate dall’imprenditore individuale o i soci delle società di persone dalle disponibilità finanziarie dell’impresa, concorreranno a formare per intero il reddito imponibile personale del soggetto che ha prelevato. A fronte della tassazione integrale in capo al socio dei prelievi, questi divengono deducibili dalla base imponibile della ditta individuale o della società di persone. Il prelievo di utili formatisi fino al 31 dicembre 2016, quindi precedentemente all’entrata in vigore dell’IRI, rimangono esenti dall’Irpef in capo ai soci in quanto già tassati per trasparenza. Il regime IRI è facoltativo, infatti per applicarlo occorre esercitare un’opzione che avrà validità cinque periodi di imposta; per il 2017 l’opzione va comunicata nel modello unico2018, da presentarsi nel 2018. Ai fini previdenziali, il contributo annuo dovuto alle gestioni previdenziali degli artigiani e commercianti non tiene conto del reddito assoggettato ad IRI.
Paola Brolpito