Tra i testi più spesso soggetti a traduzione troviamo i documenti burocratici. Quando abbiamo bisogno di tradurre un testo di questo tipo, il traduttore, già esperto in maniera giuridica, potrà procedere con due tipi di traduzione: la traduzione legalizzata e la traduzione giurata.
I documenti che richiedono una traduzione legalizzata o giurata possono essere quelli riguardanti una compravendita di beni, atti di separazioni, diffide, querele e tutto ciò che passa per le vie legali ma anche certificati, titoli di studio, patenti, libretti ed ogni atto formale italiano o straniero.
Qual è la differenza tra i due tipi di traduzione?
Iniziamo con la traduzione giurata, chiamata comunemente “traduzione ufficiale” (e che tecnicamente si chiama traduzione asseverata): quando un atto straniero deve essere utilizzato in Italia presso un ente o autorità oppure quando un atto italiano deve valere all’estero, la sua traduzione deve essere effettuata da un traduttore ufficiale e giurata davanti al funzionario preposto. Presentatosi personalmente in cancelleria, il traduttore reciterà il giuramento riportato in calce alla traduzione di “aver bene e fedelmente proceduto alle operazioni peritali e di non aver altro scopo di quello di far conoscere la verità” e vi apporrà la sua firma.
Non tutti i traduttori possono presentare una traduzione giurata. Ogni Tribunale ha facoltà discrezionale in materia ma dopo che il Tribunale di Milano ha dato il buon esempio precisando con un provvedimento chi sono i soggetti abilitati a giurare le traduzioni (e cioè unicamente i traduttori iscritti agli Albi del Tribunale e/o iscritti ad una Associazione di categoria) molti altri Tribunali hanno seguito, mettendo finalmente un po’ d’ordine alla materia.
La traduzione legalizzata invece è un ulteriore adempimento che dipende dal paese straniero in cui dovrà essere utilizzato il documento.
Se il paese che dovrà ricevere l’atto è un paese aderente alla Convenzione dell’Aja del 1961, è sufficiente ottenere il timbro dell’apostille, altrimenti va necessariamente legalizzata la firma dell’ultima autorità o pubblico ufficiale che ha firmato il documento, il ché quasi sempre coincide con il cancelliere che ha raccolto il giuramento.
Infine, dal 16 febbraio 2019 in seguito all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/1191, per agevolare la libera circolazione di documenti pubblici tra gli Stati membri la legalizzazione e l’apostille non sono più necessarie per alcuni atti pubblici (tipicamente certificati di matrimonio, nascita, cittadinanza ecc.) ed anche la traduzione può essere sostituita dai moduli plurilingue.