APPROVATA LA LEGGE REGIONALE SULLE PROFESSIONI TURISTICHE
Lo scorso 7 gennaio è entrata in vigore la Legge Regionale 19 dicembre 2008, n. 37, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 200 del 23 dicembre 2008. Detta Legge colma la lacuna normativa in materia di professioni turistiche di accompagnamento (guide turistiche, accompagnatori turistici, interpreti turistici, guide ambientali-escursionistiche, operatori congressuali e guide turistiche sportive), distingue nettamente ciascuna figura dalle altre ed elimina l’anomala commistione di ruoli alla quale si assisteva spesso nei decenni passati.
L’Associazione Nazionale Italiana Traduttori e Interpreti (ANITI), tramite la sua sede di rappresentanza territoriale, si è impegnata per contribuire alla stesura di un corpo normativo che tutelasse la figura professionale dell’interprete turistico, sin dalla presentazione della prima bozza di Disegno di Legge presso l’Assessorato Regionale al Turismo e Industria Alberghiera. Per quasi tre anni, con eque e opportune richieste di modifiche e integrazioni, abbiamo fatto inserire nel testo e approvare quegli articoli che sono fondamentali per l’idonea qualificazione e il riconoscimento della peculiare professionalità dei nostri colleghi interpreti.
In particolare:
• l’attività d’interpretariato turistico è precisamente definita e non può più essere “mescolata” ad altri tipi di servizi turistici poliglotti (Art. 2, comma 2a);
• la stessa attività d’interpretariato non può più essere prestata da altri professionisti poliglotti (guide, accompagnatori, ecc.) privi di specifico patentino d’interprete turistico (Art. 2, comma 1)
• per l’abilitazione degl’interpreti turistici e iscrizione nei relativi elenchi provinciali di categoria, è richiesta necessariamente la laurea in lingue e letterature straniere o un titolo equipollente (Art. 4, comma 2e)
• una volta conseguita l’abilitazione e l’iscrizione all’elenco nella Provincia di residenza, la qualifica dell’interprete turistico viene estesa a tutto il territorio nazionale e all’estero (Art. 8, comma 1)
• a coloro che sono in possesso di laurea in lingue e letterature straniere o titolo equipollente viene riconosciuta un’importante deroga e facilitazione in merito agli esami di abilitazione (Art. 7, comma 1c)
In conclusione, è stato fatto un passo avanti verso il riconoscimento e la valorizzazione della professione d’interprete, grazie all’ampia disponibilità delle Istituzioni locali e anche al nostro contributo di associazione di categoria. Potrete leggere il testo integrale della legge nel nostro sito www.aniti.it nella sezione “notizie e comunicazioni” della pagina del Territorio H.
Cordiali saluti.
Nicolangelo Simone
Rappresentante Territoriale ANITI
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